Tutela trasportato su autoveicolo
Azione del trasportato su veicolo italiano, ex art. 141 Codice delle Assicurazioni, nei confronti della compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava
La vicenda in questione trae origine da un incidente stradale nel quale rimaneva coinvolta una persona trasportata, che riportava lesioni personali.
Più precisamente, detta persona trovavasi sul sedile del passeggero di un veicolo italiano, che veniva tamponato da un veicolo straniero.
In ragione di ciò, veniva fatta valere la pretesa risarcitoria, ex art. 141 C.d.A., nei confronti della compagnia sulla quale la cliente trovavasi ad essere trasportata.
Tuttavia, la compagnia di assicurazioni di detto veicolo si rifiutava di risarcire i danni sulla base del presupposto che ella non avrebbe potuto esercitare l’azione di rivalsa nei confronti della compagnia di assicurazioni del veicolo straniero responsabile, non aderendo quest’ultima alla Convenzione Terzi Trasportati.
Sia in primo che secondo grado, tale eccezione veniva accolta dai giudici di merito.
Si proponeva quindi apposita impugnazione presso la Corte di Cassazione, la quale accoglieva il ricorso e ribadiva il principio in base al quale, in caso di scontro tra veicoli, il danneggiato terzo trasportato ha la possibilità di agire con l’azione diretta ex art. 141 C.d.A. a prescindere dalla identificazione del soggetto responsabile, dall’accertamento della responsabilità dei conducenti, dall’essere assicurato il veicolo antagonista e dall’essere quest’ultimo immatricolato all’estero, fatto salvo il caso fortuito.
Ciò in quanto l’esatta interpretazione delle direttive europee in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli deve condurre a privilegiare la posizione del terzo trasportato, con l’unico limite del soggetto consapevole della circolazione illegale del mezzo.
Veniva quindi cassata la sentenza impugnata e la cliente otteneva il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
