Insidia stradale e risarcimento
Responsabilità dell’ente proprietario di una strada pubblica ai sensi dell’art. 2051 c.c. per la presenza di sostanza oleosa sulla carreggiata
Nel caso di cui ci siamo occupati, è stata promossa un’azione risarcitoria nei confronti di un ente pubblico proprietario di una strada per la caduta di un motociclista a causa della presenza di una sostanza oleosa in prossimità di una rotatoria.
In particolare, veniva fatta valere la pretesa risarcitoria per i danni subiti dal motociclo, in via principale ex art. 2051 c.c. e in via subordinata ex art. 2043 c.c..
Ciò in considerazione del diverso onere probatorio posto a carico del danneggiato, molto meno gravoso per la prima norma suddetta.
Il Giudice di Pace, dopo aver istruito la causa, anche con l’assunzione delle prove orali, accertava la responsabilità dell’ente convenuto per il mancato assolvimento dell’onere probatorio posto a carico di quest’ultimo.
Veniva quindi applicato il principio in base al quale, in merito alla responsabilità da cose in custodia (ex art. 2051 c.c.), il danneggiato deve solo provare il nesso di causa tra il bene ed i danni subiti, essendo gravato invece il custode dell’onere di fornire la dimostrazione che l’evento si è verificato per cause esterne provocate da terzi, non conoscibili e non eliminabili immediatamente, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Per il Giudice di Pace, l'attore aveva solo l'onere di fornire la prova del "nesso eziologico", cioè del fatto che la causa del sinistro doveva essere attribuita alla macchia oleosa presente sull'asfalto, mentre gravava sull'amministrazione convenuta la prova dell'esimente del caso fortuito, come ad esempio, la formazione recente della macchia.
Tale prova liberatoria non veniva ritenuta dimostrata e l’ente convenuto veniva condannato a risarcire i danni patrimoniali subiti dal cliente.
